Art. 10.
(Competenze generali, collaborazione e coordinamento del SIGEN e del SERSIN).

      1. Il SIGEN espleta i suoi compiti informativi fuori ed entro il territorio nazionale; espleta ogni altro suo compito esclusivamente fuori del territorio nazionale.
      2. Quando ve ne sia la necessità o la utilità, il SIGEN può svolgere, di volta in volta, anche attività all'interno del territorio nazionale, ma sempre in concorso con il SERSIN, previo concerto tra il Ministro della difesa, ovvero il Ministro degli affari esteri, e il Ministro dell'interno e con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.
      3. Il SERSIN espleta i suoi compiti entro il territorio nazionale e negli altri luoghi in cui lo Stato esercita la sua giurisdizione.
      4. Quando ve ne sia la necessità o l'utilità, il SERSIN può svolgere, di volta in volta, anche attività fuori del territorio nazionale, o dei luoghi in cui lo Stato esercita la sua giurisdizione, ma sempre in concorso con il SIGEN, previo concerto tra il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, ovvero il Ministro degli affari esteri, e con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.
      5. In applicazione delle direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri, e secondo le istruzioni del Ministro competente, o per loro mandato particolare, i Servizi collaborano con i Servizi esteri, in forma sistematica o per singole operazioni.
      6. Al SIGEN e al SERSIN può essere affidata altresì dal Governo la tutela di interessi esteri, di Stati, di enti, società o persone, quando vi sia un interesse dello Stato.